Art. 8.
(Assunzione dell'impegno di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà è predisposto dalle parti stipulanti ed è sottoscritto pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile.

 

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      2. L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni di maggiore età, anche parenti, chiede personalmente ai contraenti se intendono assumere l'impegno reciproco di solidarietà e di collaborazione alla vita di coppia, secondo le rispettive capacità di lavoro e possibilità economiche. Ricevuta da ciascuna delle parti risposta affermativa, l'ufficiale dello stato civile invita gli stipulanti a sottoscrivere alla sua presenza tre originali del patto civile di solidarietà. Subito dopo, l'ufficiale dello stato civile appone la propria firma sui tre originali.
      3. Un originale del patto civile di solidarietà è conservato dall'ufficiale dello stato civile, il quale provvede senza ritardo alle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 9. Gli altri originali sono consegnati a ciascuno dei sottoscrittori.
      4. L'ufficiale dello stato civile non può procedere al rito e alla registrazione qualora sia a conoscenza di alcuno tra gli impedimenti previsti dall'articolo 4 oppure qualora manchino gli elementi prescritti dall'articolo 7.